La mancanza nell’atto di citazione dell’elenco dei testimoni non inficia l’intero procedimento pur comportando una nullità relativa, che peraltro deve essere fatta valere dal ricorrente nel primo momento utile, e cioè all’udienza dibattimentale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 30 maggio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Alpa), sentenza del 2 giugno 1998, n. 71
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 02 Giugno 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 30 Maggio 1994
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