L’omessa indicazione nell’atto di citazione dell’elenco dei testimoni non inficia il procedimento disciplinare e non determina la nullità della decisione quando, comunque, l’incolpato abbia potuto contraddire alle accuse mosse e addurre i propri testi. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 11 giugno 2003.
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DANOVI), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 3
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3 del 17 Gennaio 2005 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 11 Giugno 2003 (sospensione)
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