È inammissibile, in quanto proposto contro una deliberazione che sfugge alla competenza giurisdizionale del C.N.F., il ricorso avverso il provvedimento del C.d.O. di approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione. Infatti, gli atti impugnabili avanti al C.N.F. sono previsti in modo tassativo dalla legge e riguardano esclusivamente la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica, i procedimenti disciplinari, le elezioni dei C.d.O., i conflitti di competenza. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Ragusa, 11 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CASALINUOVO, rel. BONZO), sentenza del 17 maggio 2000, n. 36
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 17 Maggio 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Ragusa, delibera del 11 Maggio 1999
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