Avvocato – Procedimento disciplinare – Astensione dei componenti del C.d.O. – Mancanza del numero legale – Individuazione C.d.O. competente.

Quando, secondo il disposto dell’articolo 2 d.lg. n. 597/47, per effetto della ricusazione o astensione dei componenti del C.d.O. venga a mancare il numero legale prescritto, spetta di deliberare al Consiglio costituito nella sede della Corte d’appello; mentre nell’ipotesi in cui il consiglio ricusato sia il distrettuale la competenza si trasmette al C.d.O. costituito nella sede della Corte d’appello più vicina. (Dichiara la competenza del C.d.O. di Bologna relativamente alla richiesta di individuare la competenza formulata dal C.d.O. di Forlì-Cesena, 9 febbraio 2005)

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 143

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 10 Novembre 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera del 09 Febbraio 2005
Giurisprudenza CNF

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