Avvocato – Procedimento disciplinare – Astensione dei componenti del C.d.O. – Mancanza del numero legale – Individuazione C.d.O. competente.

Quando, secondo il disposto dell’articolo 2 d.lg. n. 597/47, per effetto della ricusazione o astensione dei componenti del C.d.O. venga a mancare il numero legale prescritto, spetta di deliberare al Consiglio costituito nella sede della Corte d’appello; mentre nell’ipotesi in cui il consiglio ricusato sia il distrettuale la competenza si trasmette al C.d.O. costituito nella sede della Corte d’appello più vicina. (Nella specie i componenti del primo C.d.O. investito della questione si erano astenuti e quindi è stato ritenuto competente il C.d.O. costituito nella sede della Corte d’appello). (Dichiara la competenza del C.d.O. di Bologna relativamente alla richiesta di individuare la competenza formulata dal C.d.O. di Forlì-Cesena, 15 dicembre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 142

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 10 Novembre 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera del 15 Dicembre 2004
Giurisprudenza CNF

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