La mancata partecipazione del P.M. nel giudizio disciplinare davanti al C.d.O. , avente natura amministrativa, non determina alcuna nullità procedimentale: gli art. 62 e 65 r.d. n. 37/1934 attribuiscono, infatti, al P.M. la semplice facoltà di intervenire non prevedendo alcun obbligo in tal senso; mentre la mancata preventiva notifica al P.M. della delibera di apertura del procedimento disciplinare, potrà essere eccepita come causa di nullità solo dallo stesso pubblico ministero, essendo tale prescrizione disposta nel suo esclusivo interesse. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 10 gennaio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. CRICRI’), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 193
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 06 Dicembre 2002 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera del 10 Giugno 2002 (sospensione)
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