L’immediata comunicazione all’interessato dell’apertura del procedimento disciplinare, prescritta dall’articolo 47 reg. att. 37/1933, ha carattere ordinatorio, e pertanto la sua inosservanza non determina la nullità del procedimento.. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 4 luglio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETRECCA), sentenza del 10 dicembre 1999, n. 253
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 253 del 10 Dicembre 1999 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 04 Luglio 1996 (censura)
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