La mancata partecipazione del P.M. nel giudizio disciplinare davanti al C.d.O., avente natura amministrativa, non determina alcuna nullità procedimentale: gli articoli 62 e 65 r.d. n. 37/1934, attribuiscono, infatti, al P.M. la semplice facoltà di intervenire non prevedendo alcun obbligo in tal senso. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso il provvedimento C.d.O. di Roma 12 giugno 2003 relativo al procedimento disciplinare n. 7397, e rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 12 giugno 2003)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 03 Maggio 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 12 Giugno 2003
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