Avvocato – Procedimento disciplinare – Apertura del procedimento disciplinare – Omessa comunicazione all’interessato – Omessa adozione della delibera di apertura del procedimento disciplinare – Omessa contestazione degli addebiti – Nullità del procedimento.

La mancata assunzione della delibera di apertura del procedimento disciplinare con la contestuale omessa notifica della delibera medesima all’interessato e al P.M., come previsto dall’art. 47 r.d. n. 37/1934, e la consequenziale omessa specifica contestazione dei fatti , assunti come rilevanti sotto il profilo disciplinare, determinano la nullità del procedimento disciplinare per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 26 giugno 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 29 novembre 2001, n. 248

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 248 del 29 Novembre 2001 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera del 26 Giugno 1998
abc, Giurisprudenza CNF

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