Nel procedimento disciplinare È consentita l’audizione dei testimoni senza la preventiva prestazione del giuramento, non essendo tale formalità oggetto di espresso richiamo da parte delle disposizioni che regolano il procedimento disciplinare. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gorizia, 25 giugno 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Pauri), sentenza del 11 dicembre 1998, n. 202
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 11 Dicembre 1998 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 25 Giugno 1997 (radiazione)
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