E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari in quanto la liquidazione delle parcelle è compito riservato ai consigli dell’ordine ai sensi dell’art. 14 della legge professionale ed è esclusa la possibilità di un sindacato di legittimità o controllo di merito da parte del C.N.F.. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 7 giugno 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETIZIOL), sentenza del 24 dicembre 2002, n. 211
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 211 del 24 Dicembre 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 07 Giugno 2001
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