Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di adempiere alle obbligazioni assunte emettendo assegni rimasti insoluti; infatti anche nel comportamento privato il professionista non può mai venir meno a quei principi di correttezza e probità a cui tutta la classe forense è tenuta, così compromettendo la dignità e il decoro dell’avvocatura. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 10 luglio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 29 novembre 2004, n. 289
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 289 del 29 Novembre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 10 Luglio 2002 (sospensione)
0 Comment