Avvocato – Norme deontologiche – Violazione – Sanzione – Cancellazione dal Registro dei praticanti – Grave rilevanza disciplinare dei comportamenti – Adeguatezza

Costituiscono comportamenti di evidente rilevanza disciplinare, idonei a giustificare la sanzione della cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati, l’esercizio di attività preclusa dall’assenza di un titolo abilitativo, la ricezione di somme considerevoli a titolo di fondo spese cui non faccia seguito attività alcuna, il reiterato silenzio di fronte alle ripetute richieste di informazioni da parte dei clienti, la mancata sollecita restituzione alla parte assistita della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato, nonché l’inadempimento dell’obbligo di provvedere agli adempimenti fiscali in relazione alle somme ricevute. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 15 dicembre 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tacchini), decisione del 1° giugno 2011, n. 83

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 01 Giugno 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 15 Dicembre 2009
Giurisprudenza CNF

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