Avvocato – Norme deontologiche – Violazione doveri di lealtà e correttezza – Abuso del rapporto fiduciario – Sanzione – Misura – Adeguatezza – Comportamento successivo dell’incolpato – Rilevanza

La sanzione irrogata dal Consiglio territoriale, ad onta della gravità oggettiva delle violazioni incidenti su valori rilevanti della deontologia forense, quali il rapporto fiduciario col cliente e quello di colleganza col legale avversario, ben può essere ridotta nella misura qualora, il comportamento dell’incolpato, iniziato in parte nel corso del procedimento e completato successivamente, indichi un riallineamento alla correttezza della condotta. (Nella specie il CNF, prendendo atto per un verso della non particolare rilevanza delle somme trattenute e per altro verso dell’avvenuto risarcimento integrale del danno sia nei confronti delle parti sia verso il collega, ha ridotto la sanzione della sospensione per mesi sei nella misura minima di due mesi). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 18 giugno 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BIANCHI), sentenza del 21 ottobre 2010, n. 95

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 95 del 21 Ottobre 2010 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 18 Giugno 2008
Giurisprudenza CNF

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