Non è sempre necessaria l’esistenza di una norma di diritto al fine di poter configurare una violazione disciplinare (tranne i casi in cui quest’ultima derivi dalla prima com’è per il mancato invio delle comunicazioni alla Cassa di Previdenza o per gli errori commessi in sede di investigazioni difensive), quando quest’ultima derivi dalla violazione di norme deontologiche.
Conformemente al costante orientamento del C.N.F., affinché l’interessato possa esplicare con pienezza il suo diritto di difesa è solo necessario che sia contestato il fatto, e non anche la norma che si assume violata.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 13 Luglio 2011 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Larino, delibera del 09 Dicembre 2008 (censura)
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