Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che abbia trattenuto somme avute in ragione del mandato, omettendo di dare il rendiconto al cliente ed effettuando talvolta la sottoscrizione apocrifa dei titoli di credito consegnatigli. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sette). (Rigetta il ricorso avverso decisone C.d.O. di Pistoia, 25 giugno 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. LUBRANO), sentenza del 11 aprile 2001, n. 64
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 11 Aprile 2001 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 25 Giugno 1999 (sospensione)
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