Avvocato – Norme deontologiche – Trattenimento somme avute in ragione del mandato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento lesivo della dignità e prestigio dell’intera classe forense l’avvocato che trattiene somme di denaro avute in ragione del proprio mandato, ancor più quando le predette somme siano destinate al mantenimento di un minore. (Nella specie per l’annullamento di un capo d’incolpazione la sanzione della sospensione È stata ridotta da mesi quattro a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 21 novembre 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Pauri), sentenza del 11 dicembre 1998, n. 201

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 201 del 11 Dicembre 1998 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 21 Novembre 1996 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment