Ai sensi dell’art. 58 del Codice Deontologico Forense, l’avvocato, qualora intenda deporre quale testimone, deve dimettere il mandato senza poi poterlo riassumere, al fine di impedire quella immedesimazione nella lite che inevitabilmente si configurerebbe laddove l’avvocato difensore fosse anche teste e poi riassumesse la qualità di difensore, così confondendo un ruolo soggettivo di difesa con una funzione oggettiva di testimonianza. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Taranto, 17 giugno 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 263
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 263 del 28 Dicembre 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 17 Giugno 2004
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