Avvocato – Norme deontologiche – Sito Web – Contenuto – Informazione professionale non veritiera – Pubblicità decettiva – Illecito deontologico – Sussistenza.

Pone in essere un contegno disciplinarmente rilevante il professionista che, mediante il proprio sito web, prospetti fallacemente la possibilità di avvalersi di “particolari procedure” per “ottenere un divorzio consensuale in pochi mesi (6-7 mesi) anche senza che siano passati i tre anni dalla separazione e, perfino, senza una preventiva separazione e, quindi, arrivando subito al divorzio con un unico provvedimento”, senza specificare che tale possibilità consegue soltanto all’avvio di una procedura in un non meglio specificato paese estero, trattandosi di informazione professionale che non rispetta i limiti essenziali della veridicità e completezza ed assume anzi i caratteri della pubblicità decettiva, contraria come tale ai doveri di dignità e decoro che devono costantemente informare la condotta dell’avvocato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Modena, 10 ottobre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. STEFENELLI), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 219

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 22 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 10 Ottobre 2005
Giurisprudenza CNF

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