Avvocato – Norme deontologiche – Sanzione – Misura.- Condizioni personali e familiari dell’incolpato – Adeguatezza.

La pena della cancellazione irrogata al professionista che abbia rifiutato la restituzione della somma ricevuta dal cliente in deposito fiduciario, così venendo meno ai doveri di lealtà e correttezza e compromettendo la dignità professionale propria e dell’intera categoria forense, può essere congruamente ridotta alla sospensione per un anno, in presenza di condizioni di salute, ampiamente documentate (e non considerate dalla decisione del COA), che hanno inciso notevolmente sul prevenuto e delle sfavorevoli vicende che hanno colpito i componenti della di lui famiglia e che, quindi, hanno prodotto conseguenze economiche immaginabili, oltre che sul senso di discernimento e di valutazione dell’operato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 aprile 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 1 ottobre 2002, n. 169

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 169 del 01 Ottobre 2002 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 16 Aprile 1998
abc, Giurisprudenza CNF

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