Ancorché debbano ritenersi sussistenti le violazioni deontologiche contestate e sanzionate dal CdO con la sospensione del ricorrente dall’attività professionale per mesi quattro, va accolta la richiesta di attenuazione della sanzione allorché il professionista si sia diligentemente adoperato per attenuare le conseguenze della propria negligenza, peraltro verificatasi per ragioni familiari in un momento difficile della sua vita (il CNF, nella specie, in parziale riforma della decisione impugnata ha applicato al ricorrente la sanzione della censura in luogo della sospensione di mesi quattro). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Pescara, 5 dicembre 2006).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 230 del 22 Dicembre 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 05 Dicembre 2006
0 Comment