Deve essere riconsiderata l’entità della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale al professionista (sospensione dall’esercizio professionale per mesi sei), qualora a quest’ultimo sia stata già inflitta una sanzione più ridotta (sospensione dall’esercizio professionale per mesi due) per il fatto di aver tenuto un comportamento analogo in altra vicenda disciplinarmente rilevante (il CNF, nella specie, ha ritenuto di poter contenere il periodo di sospensione in mesi quattro). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Milano, 15 maggio 2006).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 212 del 10 Dicembre 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 15 Maggio 2006
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