L’avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all’attività documentata pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità, a nulla rilevando, ai fini della responsabilità disciplinare, neanche l’eventualità che tra il professionista ed il cliente sia intervenuta la transazione della controversia. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Livorno, 11 gennaio 2006).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 13 Luglio 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Livorno, delibera del 11 Gennaio 2006
0 Comment