La nuova formulazione dell’art. 30 c.d.f. riconduce il vincolo di solidarietà passiva all’obbligo di attivazione, fonte di un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Costituisce pertanto oggetto di censura non già il mancato pagamento in sé, bensì la qualità dell’iniziativa spesa dall’interessato sul piano dell’induzione del cliente a far fronte ai suoi obblighi.
Va affermata la responsabilità disciplinare per violazione dell’art. 30 c.d.f. in relazione alla mancata retribuzione delle prestazioni professionali svolte dal collega in qualità di corrispondente, quando, come nella specie, i pagamenti (parziali) intercorsi nelle more del procedimento siano stati effettuati da parte dell’incolpato con anni di ritardo rispetto alle iniziali richieste dell’esponente, gravando quest’ultimo dell’onere dell’ulteriore attività professionale imposta dalle istanze di liquidazione delle parcelle e dalle successive ingiunzioni, essendo risultata inevasa le richieste bonarie.
Il principio deontologico di colleganza e di reciproca solidarietà che deve necessariamente ispirare il comportamento fra i professionisti ha una portata generale e ben più ampia rispetto ai principi civilistici e del codice di rito. Integra pertanto illecito deontologico il comportamento processuale dell’incolpato che, nel giudizio civile promosso con l’opposizione al decreto di ingiunzione di pagamento delle competenze dovute al collega corrispondente, si limiti a dichiarare l’intervenuto pagamento del credito azionato eccependo la prescrizione presuntiva del credito, invece di sostenere la dichiarazione di intervenuto pagamento con produzioni documentali, così ponendo a carico del professionista domiciliato opposto un gravoso, quanto insuperabile, onere probatorio; considerato, altresì, che nei rapporti fra professionisti, l’attività di tenuta della contabilità e l’adempimento delle incombenze fiscali (come il versamento della ritenuta d’acconto, dovuto in occasione di pagamenti effettuati nei confronti del collega) costituiscono corollario del più generale obbligo del professionista di una gestione trasparente e corretta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 6 luglio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BROCCARDO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 204
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 204 del 15 Dicembre 2011 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 06 Luglio 2009 (avvertimento)
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