Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la stampa – Dovere di riservatezza.

Viola il dovere di riservatezza proprio della professione forense (art. 9 c.d.f.), nonché il divieto di sollecitare articoli di stampa o interviste su organi di informazione, spendendo il nome dei propri clienti (art.18 c.d.f.), il professionista che, attraverso le pagine di un quotidiano locale, divulghi il contenuto di una sua lettera inviata alla controparte per conto dei propri assistiti.
Integra, altresì, violazione dei principi di correttezza e riservatezza, nonché del divieto di pubblicità, proprî della professione forense, il professionista che, in ordine al contenuto della predetta missiva, renda ad un giornalista dichiarazioni poi pubblicate su un quotidiano locale, al fine di pubblicizzare la propria attività professionale, utilizzando in tal modo, per la tutela degli interessi dei propri assistiti, strumenti diversi da quelli previsti dall’ordinamento, quali la divulgazione alla stampa di censure e critiche al comportamento della controparte. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 6 giugno 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 6 dicembre 2006, n. 139

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 06 Dicembre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 06 Giugno 2005
Giurisprudenza CNF

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