Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Violazione doveri dignità, probità e decoro – Omesso compimento di attività relative al mandato – Illecito deontologico – Sanzione – Misura – Adeguatezza.

La sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi dodici va ritenuta giustificata e proporzionata alla gravità dell’illecito comportamento deontologico posto in essere dal professionista che, ottenuto un prestito da un amica e cliente soggetta a grave infermità, non restituisca la somma ad onta delle ripetute richieste della creditrice, poi deceduta, mancando altresì di assolvere in modo reiterato agli obblighi professionali assunti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 22 luglio 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BULGARELLI), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 260

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 260 del 31 Dicembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 22 Luglio 2008
Giurisprudenza CNF

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