Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Violazione doveri dignità, probità e decoro – Mancato espletamento del mandato – Illecito deontologico – Sanzione – Adeguatezza – Fattispecie

Va connotato in termini di sicura e grave illiceità disciplinare il comportamento dell’avvocato che, assunto un incarico e percepito un acconto, non ne inizi neppure l’espletamento, mentendo al cliente con plurime assicurazioni della pendenza della lite mai introdotta, con la indicazione di inesistenti udienze e trattative, con la promessa di relazioni su attività non svolta e con l’impegno di restituzione di inesistenti incarti processuali. (Nella specie il CNF ha ridotto la pur ritenuta congrua sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due, irrogata dal COA, in quella più mite della censura, attesa la giovane età del professionista e, in particolare, la gratuita ed inspiegabile gravità della mancanza). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 29 settembre 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. LANZARA), sentenza del 15 settembre 2010, n. 60

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 15 Settembre 2010 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 29 Settembre 2008
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment