Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Violazione del rapporto di fiducia -Trattenimento somme ricevute dal cliente – Illecito deontologico – Sussiste.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che organizzi per il cliente una vendita fittizia di vari immobili, che alla fine risulti essere una truffa ai danni del cliente stesso, architettata dal terzo acquirente con la piena consapevolezza dell’avvocato, e inoltre trattenga somme di denaro avute dal cliente in ragione del mandato ricevuto. (Nella specie, in considerazione della sudditanza psicologica dell’avvocato nei confronti dell’organizzatore della truffa, la sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo è stata sostituita con quella della sospensione per anni uno). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Viterbo, 23 marzo 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SICILIANO), sentenza del 14 novembre 2000, n. 159

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 159 del 14 Novembre 2000 (accoglie) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 23 Marzo 1999 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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