Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Utilizzo di somme del cliente – Mancata informazione – Mancato pagamento di beni acquistati – Illecito deontologico – Sussiste.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principi di dignità e decoro professionale l’avvocato che prelevi somme dai conti cointestati alla propria cliente, non fornisca idonee giustificazioni in merito a tale comportamento e acquisti beni, sempre dalla stessa cliente, senza peraltro versare il corrispettivo concordato. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione di mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O di Firenze, 22 aprile 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 10 dicembre 1999, n. 266

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 266 del 10 Dicembre 1999 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 22 Aprile 1998 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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