L’avvocato che senza giustificazione ritardi nella restituzione di somme avute in ragione del mandato omettendo di darne il rendiconto, trattenga somme a compensazione di onorari e richieda compensi eccessivi e sproporzionati, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per anni uno). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 19 ottobre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. TIRALE), sentenza del 11 aprile 2003, n. 65
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 11 Aprile 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 19 Ottobre 2000 (sospensione)
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