Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai principi di correttezza e lealtà l’avvocato che, ricevuta una somma di denaro da un cliente per effettuare il pagamento di un’imposta, non vi provveda, costringendo la parte assistita ad effettuare personalmente il pagamento con il versamento di una somma maggiorata. (Nella specie, in considerazione anche dell’età avanzata e della mancanza di precedenti disciplinari, la sanzione della sospensione di mesi due è stata sostituita con quella della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 23 maggio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 28 dicembre 1999, n. 282
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 282 del 28 Dicembre 1999 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 23 Maggio 1997 (sospensione)
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