Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme – Omesso svolgimento di attività – Richiesta di compensi eccessivi – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità l’avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente, richieda il pagamento di competenze non previste nel tariffario forense e ometta di svolgere il mandato ricevuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione dall’albo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 4 luglio 2003)

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 21 febbraio 2005, n. 30

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 21 Febbraio 2005 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 04 Luglio 2003 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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