Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri deontologici l’avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente, che ometta di fornire allo stesso, pur richiesto, il rendiconto e non consegni la documentazione di causa a sue mani. (Nella specie è stata confermata la sanzione disciplinare della censura). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 8 NOVEMBRE 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. VINATZER), sentenza del 4 novembre 2000, n. 133
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 04 Novembre 2000 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 08 Novembre 1997 (censura)
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