Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che trattenga ingiustificatamente somme di spettanza del cliente, che ometta di informare il cliente sull’esito negativo della causa e, richiesto, non dia chiarimenti al C.d.O. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 13 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ZURLO), sentenza del 9 dicembre 1999, n. 239
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 239 del 09 Dicembre 1999 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 13 Maggio 1996 (sospensione)
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