Pone in essere una condotta deontologicamente rilevante in violazione dell’art. 41 c.d. il professionista che ometta di comunicare al proprio cliente l’avvenuto incasso delle somme riscosse, trattenendole presso di sé oltre qualsiasi tempo strettamente necessario, senza nemmeno darne tempestivo conto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 16 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. CARDONE), sentenza del 29 maggio 2006, n. 39
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 29 Maggio 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 16 Maggio 2005
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