Pone in essere un comportamento che viola i fondamentali principi deontologici l’avvocato che riceva dalla cliente una somma di denaro per effettuare il pagamento di un debito e versi solo una piccola somma trattenendo il resto per sé. (Nella specie in considerazione della giovane età e della volontà di ravvedimento la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi quattro a mesi due). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 17 febbraio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ZURLO), sentenza del 13 ottobre 2001, n. 203
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 203 del 13 Ottobre 2001 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 17 Febbraio 1997 (sospensione)
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