Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che trattenga somme di spettanza del cliente avute in ragione e per l’espletamento del mandato. (Nella specie la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi tre a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ivrea, 17 ottobre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETIZIOL), sentenza del 23 ottobre 2000, n. 121
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 23 Ottobre 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Ivrea, delibera del 17 Ottobre 1997 (sospensione)
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