Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme di spettanza del cliente – Omesse e mendaci informazioni al cliente – Omesso espletamento del mandato – Omessa fatturazione – Illecito deontologico.

L’avvocato che ometta di espletare l’incarico ricevuto, trattenga somme di spettanza del cliente, percepisca compensi senza provvedere alla relativa fatturazione, ometta o dia false informazioni al cliente ed infine ometta di fornire chiarimenti al C.d.O., pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante. (Nella specie è stata confermata la pena della sospensione per un anno). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 10 febbraio 1995)

Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. GALATI), sentenza del 12 maggio 1997, n. 45

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 12 Maggio 1997 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 10 Febbraio 1995 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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