Pone in essere un comportamento deontologicamente scorretto il professionista che incassi dalle controparti debitrici somme di denaro e le trattenga indebitamente a compensazione delle proprie competenze professionali, senza autorizzazione dello stesso cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 20 gennaio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETRECCA), sentenza del 14 novembre 2000, n. 148
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 14 Novembre 2000 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 20 Gennaio 1997 (censura)
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