Il professionista che trattenga somme di spettanza del cliente pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità propri della classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Messina, 31 maggio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 13 maggio 2002, n. 41
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 13 Maggio 2002 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 31 Maggio 2000 (sospensione)
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