Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme di spettanza del cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che incassi dalle controparti debitrici somme di denaro non versandole o versandole solo in parte al proprio cliente. (Nella specie è stata ritenuta congrua, in considerazione anche dei precedenti disciplinari dell’incolpato, la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione di mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 21 maggio 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 28 dicembre 1999, n. 281

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 281 del 28 Dicembre 1999 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Maggio 1998 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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