Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme di spettanza del cliente – Falsificazione di firma su quietanza – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che non autorizzato trattenga somme di spettanza del cliente apponendo peraltro la firma falsa del cliente sulla quietanza di pagamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Castrovillari, 23 maggio 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 323

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 323 del 16 Dicembre 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Castrovillari, delibera del 23 Maggio 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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