Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità l’avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente motivando tale comportamento con una presunta compensazione per crediti professionali. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi quattro al professionista che aveva trattenuto somme avute dalla controparte per l’adempimento della transazione peraltro conclusa all’insaputa del cliente). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 14 ottobre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PAURI), sentenza del 23 aprile 2004, n. 90
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 23 Aprile 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 14 Ottobre 2002 (sospensione)
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