Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme del cliente – Omesso espletamento dell’incarico professionale – Illecito deontologico.

Viola le fondamentali regole di correttezza, probità e lealtà, il professionista che avendo ricevuto in deposito somme destinate all’espletamento del mandato professionale, se ne appropri depositandole sul proprio conto corrente, utilizzandole per esigenze personali e rifiutandone, infine, la restituzione al cliente adducendo inesistenti controcrediti per prestazioni professionali. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per anni uno). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 27 luglio 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Vinatzer), sentenza del 19 agosto 1997, n. 94

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 19 Agosto 1997 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 27 Luglio 1995 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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