Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme – Compensazione – Omesse informazioni alla parte – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ripetutamente trattenga somme di spettanza dei clienti e le trattenga indebitamente a compensazione delle proprie competenze professionali, non dia informazioni al cliente e ometta di dare chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie, in considerazione della ripetuta violazione delle norme deontolgiche è stata ritenuta congrua la sanzione della cancellazione dall’albo). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 3 novembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ALPA), sentenza del 19 ottobre 2001, n. 222

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 222 del 19 Ottobre 2001 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 03 Novembre 1999 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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