L’avvocato che ometta di espletare l’incarico ricevuto, trattenga le somme avute in ragione del suo mandato, e non dia il rendiconto al cliente sull’attività svolta, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 11 marzo 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. GAZZARA), sentenza del 7 novembre 1998, n. 136
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 07 Novembre 1998 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 11 Marzo 1997
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