Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che trattenga somme avute in ragione del mandato, che peraltro ometta di svolgere, a nulla rilevando, ai fini della responsabilità disciplinare, che tali somme siano state restituite dopo un lungo periodo di tempo, e prima dell’udienza disciplinare. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due nei confronti dell’avvocato che aveva trattenuto somme avute dal cliente per addivenire ad una transazione che, peraltro, sapeva non sarebbe stato possibile concludere). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 20 novembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 14 giugno 2004, n. 142
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 14 Giugno 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 20 Novembre 2000 (sospensione)
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