Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme avute in ragione del mandato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che si appropri di somme avute per lo svolgimento del suo mandato difensivo. (Nella specie, anche in considerazione della volontà di ravvedimento manifestata con la restituzione delle somme, la sanzione della radiazione è stata sostituita dalla sanzione della cancellazione dall’albo). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 2 febbraio 1999)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. VINATZER), sentenza del 21 giugno 2000, n. 72

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 21 Giugno 2000 (accoglie) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 02 Febbraio 1999 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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