Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme avute in ragione del mandato – Assegni privi di copertura – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità e correttezza propri della classe forense l’avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente e provveda ad una restituzione parziale emettendo un assegno privo di copertura. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucera, 27 settembre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GRIMALDI), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 294

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 294 del 18 Dicembre 2001 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Lucera, delibera del 27 Settembre 2000 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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