Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che trattenga somme avute per l’espletamento del mandato, e assuma incarichi contro ex clienti, a nulla rilevando l’eventualità egli abbia fatto assumere formalmente l’incarico da un collega. (Nella specie in considerazione della omessa contestazione di alcuni addebiti per i quali era stato condannato dal C.d.O., la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi dodici a mesi sei: riassunzione a seguito di rinvio della Cassazione). (Accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione avverso della decisione del C.N.F. n. 18/2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 23 aprile 2004, n. 86
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 23 Aprile 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA La Spezia, delibera del 18 Ottobre 2001 (sospensione)
0 Comment